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Iscrizione Senza fissa Dimora

La residenza delle persone senza fissa dimora è regolata dall'art.1, c.3, e dall’art.2, c.3, della L. n.1228/1954, e dall'art.1, c.3, e dall'art.7, c.1, lett.c), del d.P.R. nn223/1989, e le disposizioni dettate dal Ministero degli Interni Circ.19/2009

Descrizione

La residenza delle persone senza fissa dimora è regolata dall'art.1, c.3, e dall’art.2, c.3, della L. n.1228/1954, e dall'art.1, c.3, e dall'art.7, c.1, lett.c), del d.P.R. nn223/1989, e le disposizioni dettate dal Ministero degli Interni Circ.19/2009

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Ufficio responsabile

Anagrafe

ATTENZIONE Dal 31 Gennaio 2027 la carta d'identità cartacea non sarà più valida indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. Si invitano i cittadini a provvedere alla sostituzione con la C.I.E.

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Le persone che si trovano nella situazione di senza fissa dimora, come di seguito specificato, possono richiedere l’iscrizione anagrafica nel Comune dove hanno il proprio domicilio. Le persone senza fissa dimora prive di domicilio possono richiedere l’iscrizione anagrafica nel Comune di nascita.

In base  alla pubblicazione l’Istat 2026 esercitando il suo ruolo di indirizzo e vigilanza sulle anagrafi attribuito dalla L. n.1228/1954 Sono considerate senza fissa dimora ai fini anagrafici:

a) le persone che, pur dimorando stabilmente nel territorio nazionale, non si fermano mai a lungo nello stesso comune e non hanno quindi in alcun Comune italiano la propria dimora abituale, elemento necessario per l’accertamento della residenza (girovaghi, artisti delle imprese spettacoli viaggianti, commercianti ed artigiani ambulanti, ecc) (ISTAT – Metodi e norme – serie B – n. 29/1992) 

Ai fini anagrafici non è considerato senza fissa dimora colui che, per ragioni professionali o per mancanza di alloggio stabile si sposti frequentemente nell’ambito del Comune. In una simile circostanza l’unico problema che potrà sorgere sarà quello di stabilire l’indirizzo da riportare negli atti anagrafici (ISTAT - Metodi e norme – Serie B n. 29 anno 1992)

b) le persone senza tetto (che vivono in strada o in ripari di fortuna, che ricorrono ai dormitori o ad analoghe strutture di accoglienza notturna temporanea), stabilmente presenti nel territorio comunale dove hanno il proprio domicilio.La persona senza tetto è la persona che versa in uno stato di povertà materiale e immateriale, che è connotato dal forte disagio abitativo, cioè dall'impossibilità e/o incapacità di provvedere autonomamente al reperimento e al mantenimento di un'abitazione in senso proprio.Nella definizione rientrano tutte le persone che: vivono in spazi pubblici (per strada, baracche, macchine abbandonate, roulotte, capannoni); vivono in un dormitorio notturno e/o sono costretti a trascorrere molte ore della giornata in uno spazio pubblico (aperto); vivono in ostelli per persone senza casa/sistemazioni alloggiative temporanee; vivono in alloggi per interventi di supporto sociale specifici (per persone senza dimora singole, coppie e gruppi).

  1. Cittadini che vivono all’estero e che non possono essere iscritti A.I.R.E.
  2. Persone alloggiate in sistemazione di sicurezza
  3. Minori in affidamento pre adottivo
  4. L.1228/1954 mod. L94/2009 art. 2 c. 3 “ ……la persona senza fissa dimora si considera residente ove ha il domicilio e , in mancanza, nel Comune di nascita .”

La persona che non ha fissa dimora si considera residente nel Comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all’Ufficiale d’Anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio si considera residente nel Comune di nascita (o, se nata all’estero, nel Comune di nascita del padre o della madre) (art. 2 della legge 1224/89)

Domicilio

Il domicilio è nel luogo dove la persona ha stabilito la sede principale dei propri affari e interessi (art. 47 Codice Civile), dove la persona concentra la generalità dei propri interessi, sia materiali ed economici, sia morali, sociali e familiari (Corte di Cassazione Civile 20/07/1999 n. 775).In assenza di una dimora abituale, il domicilio è l’unico elemento che possa legare la persona senza fissa dimora ad un determinato Comune. Gli affari o gli interessi possono essere ricompresi anche nelle relazioni con altri soggetti (persone, istituzioni, associazioni, enti) sul territorio Comunale che siano punto di riferimento per il cittadino. Il domicilio non può essere solamente eletto ma dovrà essere accertato: nella richiesta di iscrizione anagrafica sarà quindi necessario fornire gli elementi che dimostrino l’effettiva sussistenza del domicilio presso il Comune, per “evitare che all'iscrizione anagrafica presso un domicilio corrisponda una situazione d'irreperibilità dell'interessato” (Circ. Min. Int. 19/2009)

Non sono considerate persone senza fissa dimora ai fini anagrafici:

  1. le persone temporaneamente presenti sul territorio (es. accolte in via provvisoria presso un dormitorio o un centro di accoglienza temporanea), che potranno invece richiedere l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea trascorsi 4 mesi, ai sensi dell’art.8 della legge 1228/1954 (vedere "Anagrafe della Popolazione Temporanea" )
  2. le persone dimoranti abitualmente in convivenze anagrafiche, strutture collettive o strutture ricettive
  3. le persone ospitate presso abitazioni di parenti o conoscenti o comunque vivono in un alloggio ben definito.

Cosa serve

I seguenti moduli compilati:

  • dichiarazione di residenza senza fissa dimora . Prima della presentazione della richiesta si consiglia   di contattare l'ufficio migratorio per avere migliori dettagli sugli allegati da presentare.

La persona che non ha dimora abituale in alcun Comune italiano (o all’estero) perché itinerante per motivi lavorativi o per altre ragioni dovrà presentare dichiarazioni/documentazione utili a dimostrare:

- l’attività lavorativa svolta o la situazione di persona itinerante
- l’assenza di un luogo dove rientra per il riposo o al termine del periodo di attività
- la non saltuarietà dell’assenza dal luogo di residenza (l’assenza deve essere quindi permanente e non intermittente)
- l’indicazione del domicilio all’interno del Comune
- in caso di totale assenza di un domicilio (iscrizione nel Comune di nascita) dovranno essere specificate le particolari circostanze che determinano tale condizione
La persona che si trovi senza tetto dovrà presentare dichiarazioni/documentazione utili a dimostrare:
- che la presenza non è solo temporanea sul territorio
- che vive stabilmente in strada o i rifugi di fortuna, oppure che è ospitata in modo non continuativo in strutture di accoglienza temporanee
- che è priva di ospitalità da parte di amici o parenti
- la sussistenza del domicilio nel Comune (luogo dove si svolge la maggioranza dei rapporti sociali nella vita quotidiana, dove dorme, prende i pasti, riceve forme di assistenza, ecc.)

Alle dichiarazioni dovrà essere allegata:

  • copia dei documenti di identità di tutti gli interessati
  • eventuale documentazione che dimostri la condizione di senza fissa dimora e la presenza del domicilio nel Comune di Viareggio

Recapito postale

Al fine di consentire l’invio di comunicazioni, dovrà essere indicato anche all’indirizzo di recapito postale. Il recapito può essere  l’indirizzo di una associazione, struttura , fermo posta o l’indirizzo di un conoscente.  In tutti i casi, ad eccezione della casella postale,  serve la dichiarazione della persona  ad utilizzare i propri recapiti.

 

Ultima modifica: martedì, 03 novembre 2026

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