Cittadinanza per matrimonio
Il cittadino straniero o apolide, coniugato con un cittadino italiano, può chiedere di acquistare, ai sensi dell'art. 5 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 e successive modifiche e integrazioni, la cittadinanza italiana se:
• residente legalmente in Italia da almeno due anni dopo il matrimonio
• se residente all'estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio (in questo caso la richiesta dovrà essere inoltrata al competente Consolato Italiano)
I termini suddetti sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi. In entrambi i casi, al momento dell’adozione del decreto, non deve essere intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale fra i coniugi.
Le medesime indicazioni sono valide anche per le Unioni Civili.
COSA SERVE
La documentazione varia a seconda dei casi. Data la complessità della materia per ulteriori informazioni e per gli adempimenti necessari è consigliabile rivolgersi direttamente all’Ufficio di Stato Civile o alla competente Prefettura Ufficio Cittadinanza.
COSTI E MODALITÀ DEL PAGAMENTO
Le domande, le dichiarazioni di elezione, di riacquisto e di rinuncia sono soggette al pagamento di un contributo pari a € 250,00. Il conto corrente postale specificatamente dedicato al pagamento di tale somma è il n. 809020 intestato a: MINISTERO INTERNO D.L.C.I.- CITTADINANZA con causale: "Cittadinanza - contributo di cui all'art.1, comma 12, legge 15 luglio 2009, n. 94".
CERIMONIA DEL GIURAMENTO
Il cittadino, una volta che avrà ricevuto il decreto di concessione della cittadinanza italiana dovrà poi contattare l’Ufficio di Stato Civile per concordare l'appuntamento per la Cerimonia di Giuramento di Fedeltà alla Repubblica Italiana. La cittadinanza decorre dal giorno successivo al giuramento. L’interessato il giorno dell’appuntamento dovrà presentarsi con la seguente documentazione:
- documento d’identità in corso di validità (preferibilmente Passaporto dello Stato di appartenenza)
- 2 marche da bollo da 16,00 euro
- Atto di nascita ed eventuale matrimonio, tradotti e legalizzati per la trascrizione nei Registri dello Stato Civile, (modulo di richiesta trascrizione).
Figli Minori conviventi
I figli minori conviventi con il genitore che ha prestato giuramento diventano cittadini italiani dalla stessa data, previa attestazione del Sindaco, rilasciata sulla base delle verifiche e controlli da parte dell’Ufficio di Stato Civile. Alla maggiore età i figli potranno rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altre cittadinanze.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge 05/02/1992, n. 91
Legge 15/07/2009, n. 94
Decreto legge 4 ottobre 2018, n.113, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, comma 2 legge 1 dicembre 2018, n.132.