Comunicazione Inizio Lavori (C.I.L.) - Attività Edilizia Libera
Si ricorda che le opere realizzate ai sensi dell'art. 80 della Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1 non sono soggette alla comunicazione di fine lavori, né alla presentazione di varianti.
Pertanto nel caso di modifiche in corso d'opera occorre presentare una nuova comunicazione di inizio lavori (C.I.L.) per attivita edilizia libera. Ai sensi del comma settimo del richiamato articolo la mancata comunicazione comporta la sanzione pecuniaria pari a € 258,00, ridotta di due terzi qualora la stessa venga resa spontaneamente e l'intervento e in corso di esecuzione.